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Associazione Nazionale "Brigata Maiella"

MEDAGLIA D'ORO AL Valor Militare

Sezione SULMONA - VALLE PELIGNA

Sede Nazionale: via Viaggi,4 Chieti  -  Sito autonomamente gestito dalla Sez. di Sulmona-Valle Peligna


STATUTO PDF Stampa E-mail

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX COMBATTENTI

DEL GRUPPO PATRIOTI DELLE MAIELLA

(medaglia d’oro a V.M.)

 

 

STATUTO

 

 

APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO IL 29-12-1979 E SUCCESSIVE VA RI AZIONI :

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1)DECISE DAL SETTIMO CONGRESSO NAZIONALE DEL 3 AGOSTO 2003 CHE PREVEDEVANO:

A)L'AGGIUNTA ALL'ART.1 DELLA — LETTERA G — CHE CONSENTE LA PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE BRIGATA MAIELLA";

B)LA DELEGA AL COMITATO DIRETTIVO DI VARIARE 0 INTEGRARE LO STATUTO (SECONDA PARTE ART.13 — LETTERA — B -)

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2)DELIBERATE DALL'OTTAVO CONGRESSO NAZIONALE DEL 20-09.2009 CHE PREVEDONO:

A)LA CONFERMA DELLA DELEGA AL COMITATO DIRETTIVO DI VARIARE

0 INTEGRARE LA STATUTO;

B)DI FISSARE IL NUMERO DEI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO DA NOVE A QUINDICI MEMBRI (ART.13 LETTERA — A — PRIMA PARTE);

C)LA DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO IN ANNI CINQUE (ART.20 ED ARTICOLI CORRELATI);

D)LA POSSIBILITA' DI FAR PARTE DEL COMITATO DIRETTIVO DI SOCI ONORARI 0 SOSTENITORI (ART.18 CON RICHIAMO ALL'ART.3)

 

 

STATUTO

 

CAPO 1°

 

ART.1

 

L'Associazione Nazionale ex Combattenti del Gruppo Patrioti della Maiella, ha sede in Chieti alla via Viaggi 4 (vedere art.28) e si propone di:

 

a)Riunire in associazione nazionale tutti i combattenti e patrioti della Brigata Maiella;

b)Glorificare i caduti, pepetuandone la memoria;

c)Ravvivare nei giovani il ricordo dei valori affermati e difesi della gloriosa Brigata Maiella e dei suoi singoli componenti con celebrazioni e manifestazioni;

d)Rafforzare i vincoli di fraternità e di solidarietà che devono unire, anche nella vita civile, i Patrioti della Maiella, di qualsiasi grado e condizione, a tutti i partigiani e combattenti della guerra di liberazione;

e)Assistere gli iscritti ed i familiari dei partigiani e dei caduti, tutelandone gli interessi morali e materiali;

f)Raccogliere documenti, memorie, testimonianze, cimeli della guerra di liberazione in vista dell'erezione di un museo della Brigata Maiella;

g)Partecipare quale socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Brigata Maiella";

h)Promuovere incontri e convegni con associazioni d’armi a culturali che curano la conservazione del patrimonio storico nazionale o regionale;

i)Svolgere le attività istituzionali con assoluta assenza di lucro.

 

ART.2

L'Associazione e apolitica:

 

ART.3

I soci si dividono in soci d'onore, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

Sono soci d'onore i familiari dei caduti e i decorati della Brigata Maiella.

Sono soci ordinari tutti gli ex combattenti della Brigata Maiella e i familiari degli ex combattenti deceduti

La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Comitato Direttivo Nazionale ai Partigiani ed agli amici degli ex combattenti della Brigata Maiella che si rifanno agli ideali della Resistenza.

 

La qualifica di socio sostenitore può essere attribuita, dal Comitato Direttivo Nazionale,a tutti coloro che in qualsiasi modo sostengano l'Associazione, purché di sicura fede democratica ed antifascista.

 

 

CAPO II

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART.4

Gli organi dell'associazione sono:

 

a) Il Congresso Nazionale;

b) Il Comitato Direttivo Nazionale;

c) La Giunta Esecutiva Centrale;

d) Il Presidente Nazionale;

e) I Vice Presidenti Nazionali;

f) Il Collegio Nazionale dei Sindaci;

g) Le Assemblee delle Sezioni;

h) I Consigli Direttivi delle Sezioni;

i) Il Collegio dei Probiviri.

 

ART.5

 

MEZZI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate delle quote sociali, con il soprassoldo della Medaglia d'oro al Valor Militare, con i contributi di Enti pubblici e di privati benefattori che siano compatibili con la salvaguardia dell'indipendenza ideale.

 

CAPO III

 

I SOCI

 

ART.6

I soci devono cooperare efficacemente e lealmente all'affermazione morale e materiale dell'Associazione ed alla difesa esplicita dei postulati patriottici e democratici che costituiscono la ragion d'essere dell'Associazione stessa.

 

Debbono quindi ottemperare alle norme del presente statuto, a quelle del regolamento interno ed alle deliberazioni di tutti gli organi direttivi dell'associazione.

Debbono obbligarsi inoltre al pagamento delle quote sociali La cui natura è lasciata integralmente alla libertà, alla disponibilità ed alla generosità di ciascuno.

 

ART.7

 

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali organizzati dall'associazione.

 

ART.8

 

La qualità di socio si perde:

a)per dimissioni, presentate per iscritto al Comitato direttivo nazionale dal giorno successivo all'accettazione;

b)per morosità nel pagamento per due anni consecutivi delle quote sociali. Tuttavia il socio decaduto per il suddetto motivo può richiedere al Comitato direttivo di essere riammesso.

 

ART.9

 

Il socio che compia atti d'indisciplina o disonorevoli in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione è passibile , a seconda della gravità della mancanza, di:

a) Deplorazione;

b) Sospensione;

c) Espulsione.

 

Gli addebiti devono essere comunicati al socio dal comitato direttivo nazionale a mezzo lettera raccomandata con invito a presentare, entro il termine di giorni 30, le proprie discolpe al collegio dei probi viri che deciderà entro i successivi 20 giorni.

 

ART.10

 

I soci possono riunirsi in sezioni da costituirsi nei comuni o frazioni di Comuni dove esistono almeno dieci soci.

 

ART.11

 

Gli iscritti alle sezioni nominano il consiglio direttivo sezionale composto da un presidente sezionale,da un vice presidente e tre consiglieri.

Ogni socio, mediante lettera scritta , non può rappresentare nelle elezioni sezionali più di altri due soci.

Possono essere eleggibili a qualsiasi carica sociale e partecipare alle elezioni delle cariche stesse i familiari dei caduti ed i familiari dei deceduti degli ex combattenti del Gruppo regolarmente tesserati.

Possono presentare liste indicative di candidati:

 

a)il consiglio direttivo uscente;

b)gruppi di soci costituiti da almeno un quinto del totale degli iscritti.

 

ART.12

 

Il presidente della sezione ha la rappresentanza della stessa ed è sostituito, in caso d'assenza o d'impedimento,dal vice presidente.

Tutte le cariche della sezione hanno la durata di cinque anni.

Le elezioni delle cariche direttive delle sezioni hanno luogo ogni cinque anni, o prima di tale scadenza, quando sia necessario a seguito di dimissioni o di scioglimento del consiglio direttivo.

Qualora durante il quinquennio uno dei componenti del consiglio, per ingiustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del consiglio, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso.

Ogni sezione provvederà direttamente a tutte le spese per il mantenimento ed il funzionamento della stessa salvo contributi della presidenza nazionale nei limiti delle disponibilità

 

CAPO IV

 

IL CONGRESSO NAZIONALE

 

ART.13

 

Il congresso nazionale è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituito dai soci d'onore e dai soci ordinari.

Il congresso nazionale elegge:

a)il comitato direttivo nazionale composto da 9 a 15 membri;

Nel caso venga a mancare uno o più componenti del detto Comitato e possibile reintegrare il numero dei consiglieri cooptando idonei sostituti. Caso contrario le riunioni del Comitato saranno considerate valide con la presenza di oltre il 50% dei consiglieri rimasti.

 

b)tre membri effettivi e due membri supplenti del collegio nazionale dei Sindaci;

c)il collegio dei probi viri, composto di tre membri, che possono essere anche estranei all'Associazione;

d)il presidente onorario;

e)il presidente del comitato d'onore;

 

Il congresso nazionale:

 

a)delega il comitato direttivo nazionale a nominare un comitato d'onore i cui componenti saranno scelti tra gli ex combattenti della Brigata Maiella, decorati o distintisi in attività meritorie; essi possono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo nazionale e possono avere incarichi specifici;

 

b)il comitato direttivo nazionale e stato delegato dal congresso nazionale del 20-09-09 a modificare lo statuto sociale ed integrarlo eventualmente con altri articoli.

 

ART.14

 

Possono presentare liste indicative di candidati:

a)il comitato direttivo nazionale uscente;

b)un quinto del totale dei soci regolarmente iscritti.

Il congresso nazionale è regolarmente costituito quando sono presenti tanti soci da rappresentare almeno la metà della forza sociale dell'associazione.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente almeno la metà della forza sociale dell'associazione, si deve procedere almeno un'ora dopo la prima convocazione risultata deserta, ad una seconda convocazione valida ove siano presenti almeno un quarto dei soci regolarmente iscritti.

Le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti.

 

ART.15

 

II congresso nazionale delibera sull'indirizzo generale dell'associazione.

Discute ed approva la relazione morale e quella finanziaria che, predisposte dalla giunta esecutiva ed approvate dal comitato direttivo nazionale, gli saranno sottoposte dal presiedente nazionale.

Esprime il proprio parere e dà le direttive di massima per l'ulteriore attività dell'associazione, per lo studio e la realizzazione dei problemi pertinenti gli scopi sociali, nonché alle esigenze organizzative degli organi centrali e periferici.

 

ART.16

 

II congresso nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni.

Può essere convocato in via straordinaria quando il comitato direttivo nazionale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo dei soci regolarmente iscritti.

In questo caso, la data di convocazione dovrà avere luogo entro novanta giorni della richiesta.

La convocazione del congresso e indetta dal presidente nazionale mediante comunicazione da inviare a tutti i soci almeno dieci giorni prima della convocazione.

 

Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.

Su richiesta di un quarto dei soci, regolarmente iscritti, possono essere aggiunti all'ordine del giorno particolari argomenti purché ne venga fatta richiesta al presiedente nazionale almeno dieci giorni prima.

 

ART.17

 

Il congresso nazionale, non appena riunito, procede alla elezione del proprio presidente e del segretario del congresso, nonché alla nomina della commissione per la verifica dei poteri ed a quella del seggio elettorale composto, quest'ultimo, da un presidente, un segretario e due scrutatori.

 

ART.18

 

Hanno diritto al voto e possono essere eletti alle cariche sociali tutti gli ex combattenti del Gruppo Patrioti della Maiella in possesso della tessera sociale dell'anno in corso, nonché un familiare dei deceduti degli ex combattenti del Gruppo, regolarmente tesserati.

Ogni socio, mediante delega scritta non può rappresentare nelle elezioni, più di altri tre soci.

Possono essere eletti alle cariche sociali anche i soci onorari, nonché i soci sostenitori cultori di storia patria (vedasi art. 3 dello statuto)

 

CAPO V

 

II COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

 

ART.19

 

Il comitato direttivo nazionale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti, un segretario generale, un segretario-economo-tesoriere; inoltre elegge la giunta esecutiva centrale composta dal presidente, da un vice presidente, dal segretario generale, dal tesoriere e da tre consiglieri. Nella stessa riunione nomina i membri del comitato d'onore.

Tutti i componenti del comitato direttivo nazionale e della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il segretario generale dell'associazione interviene alle sedute del comitato direttivo nazionale e della giunta esecutiva, ne è il segretario e ha voto deliberativo. Fanno parte di diritto del comitato direttivo nazionale, il presidente onorario ed il presidente del comitato d'onore

 

ART.20

 

Il comitato direttivo nazionale resta in carica per cinque anni, ha la direzione dell'associazione ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa secondo le direttive e nei limiti fissati dal congresso.

Il comitato direttivo nazionale si riunisce normalmente una volta ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta la giunta esecutiva centrale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del consiglio medesimo. Ogni anno predispone il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo. Emana il

regolamento dell'associazione.

Qualora durante il quinquennio uno dei componenti del comitato direttivo e della giunta esecutiva, per non giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del comitato direttivo nazionale.

 

CAPO VI

 

LA GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE

 

Art.21

 

La giunta esecutiva centrale e convocata dal presidente nazionale dell'associazione, di massima una volta ogni tre mesi, con preavviso, salvo casi d'urgenza, di almeno cinque giorni.

Ha il compito di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo nazionale ed alla gestione amministrativa dell'associazione.

 

In caso d'urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del comitato direttivo nazionale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

 

CAP VII

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE ED I VICE PRESIDENTI

 

ART.22

 

Il Presidente Nazionale:

 

1)rappresenta legalmente l'associazione;

2)convoca il congresso nazionale ordinario e straordinario;

3)convoca e presiede il comitato direttivo nazionale e la giunta esecutiva centrale delle cui direttive e deliberazioni cura l’esecuzione;

4)provvede all'amministrazione della sede di Chieti;

Può delegare ai vice presidenti nazionali l'adempimento di parte delle sue attribuzioni.

Effettua la riscossione dei mandati e cura le operazione bancarie in nome

dell'associazione e può, previa autorizzazione del comitato direttivo adire l'Autorità giudiziaria e stare in giudizio nell'interesse dell'associazione

 

ART.23

 

I due vice presidenti nazionali coadiuvano il presidente nazionale che può affidare loro anche compiti ispettivi.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente nazionale, ne fa le veci il vice presidente eletto nella giunta esecutiva.

In caso di "vacanza" della carica di presidente nazionale per dimissioni o per altra causa, le sue funzioni, sono di diritto assunte dal vice presidente più anziano.

 

CAPO VIII

 

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

 

ART.24

 

Il collegio nazionale dei sindaci e composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dal congresso nazionale.

Il collegio nazionale dei sindaci nomina il presidente tra i propri membri effettivi e dura in carica cinque anni;

la carica di membro del collegio nazionale dei sindaci e incompatibile con ogni altra carica associativa.

Il collegio nazionale dei sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria della sede dell'associazione.

I suoi componenti possono perciò collegialmente ed anche singolarmente ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato della cassa.

 

ART.25

 

Il collegio dei probiviri è eletto dal congresso nazionale ed è composto da tre membri che possono essere anche estranei all'associazione. Esso nomina nel proprio seno un presidente e dura in carica cinque anni.

Il collegio dei probiviri svolge, inappellabilmente, le funzioni di cui all'art.9 del presente statuto e dirime "pro bono et aequo" le controversie che possono sorgere tra membri dell'associazione.

Esso si riunisce ogni qualvolta sia necessario.

 

CAPO IX

 

VARIE

 

ART.26

 

Tutte le cariche sociali non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa - Attualmente per i componenti del comitato direttivo che non abitano a Chieti, è previsto un rimborso spese forfettario di €. 18 (diciotto) per recarsi presso la sede dell'associazione.-

La festa dell'associazione ricorre la prima domenica d'agosto, con raduno nazionale al Sacrario dei caduti.

 

ART.27

 

La bandiera dell'associazione è il tricolore d'Italia con la scritta, nella parte bianca, "Associazione Nazionale ex Combattenti del Gruppo Patrioti della Maiella" che ne sovrasta l'emblema.

 

ART.28

 

La presidenza nazionale, la giunta esecutiva e l'amministrazione centrale dell'associazione hanno la loro sede in Chieti alla via Viaggi 4.

 

ART.29

 

Tutte le riunioni e le delibere dei vari organi dell'associazione debbono essere fatte constare in appositi verbali, custoditi dagli organi stessi.

 

ART.30

 

Nessuno può rappresentare la Brigata Maiella se non tramite l'associazione.

 

ART.31

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, composto di 31 articoli, si farà riferimento alle norme di leggi vigenti ed al regolamento

 


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